Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso  ex  lege  dall'Avvocatura  generale
dello Stato codice fiscale n.  80224030587,  fax  06/96514000  e  PEC
roma@mailcert.avvocaturastato.it,  presso  i  cui  uffici   ex   lege
domicilia in Roma, via dei Portoghesi  n.  12,  nei  confronti  della
Regione Basilicata, in persona del presidente della giunta  regionale
pro-tempore per la  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale
degli articoli 1, 2, 5, 6 e 7, nonche' dell'allegato,  che  inserisce
un allegato D), art. 2 alla legge regionale 30 dicembre 2015, n.  54,
della legge  regionale  Basilicata  n.  21  dell'11  settembre  2017,
recante «Modifiche ed integrazioni alle leggi  regionali  19  gennaio
2010, n. 1  «Norme  in  materia  di  energia  e  piano  di  indirizzo
energetico ambientale regionale - decreto legislativo n.  152  del  3
aprile 2006 - legge regionale  n.  9/2007»;  26  aprile  2012,  n.  8
«Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da  fonti
rinnovabili» e 30 dicembre 2015, n. 54 «Recepimento dei  criteri  per
il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti
da fonti di energia rinnovabili ai sensi del decreto ministeriale  10
settembre 2010», pubblicata nel B.U.R. n. 36 dell'11 settembre  2017,
giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 27 ottobre 2017. 
    Con la legge regionale n. 21 dell'11 settembre 2017  indicata  in
epigrafe, che consta di dodici articoli,  la  Regione  Basilicata  ha
emanato le disposizioni in tema di «Modifiche  ed  integrazioni  alle
leggi regionali 19 gennaio 2010, n. 1 "Norme in materia di energia  e
piano  di  indirizzo  energetico  ambientale  regionale   -   decreto
legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 - legge regionale n. 9/2007"; 26
aprile 2012, n. 8 "Disposizioni in materia di produzione  di  energia
elettrica  da  fonti  rinnovabili"  e  30  dicembre   2015,   n.   54
"Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio  e
sul territorio degli impianti da  fonti  di  energia  rinnovabili  ai
sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010"». 
    Occorre, preliminarmente, ricordare che la citata legge regionale
n. 54 del 30 dicembre 2015 recante «Recepimento dei  criteri  per  il
corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da
fonti di energia rinnovabili ai sensi  del  decreto  ministeriale  10
settembre 2010», oggetto di modifica ad opera della  legge  regionale
n. 21/2017 citata impugnata con il presente  ricorso,  ha  ratificato
quanto  stabilito  congiuntamente  tra  la  Regione  Basilicata,   il
Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali  ed  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in attuazione
di uno degli impegni assunti (art. 2,  punto  4)  nel  protocollo  di
intesa per la copianificazione, stipulato  ai  sensi  dell'art.  143,
comma  2,  del  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,   e
sottoscritto in data 14 settembre 2011; e al fine di dare  attuazione
alle «linee guida per l'autorizzazione degli impianti  alimentati  da
fonti rinnovabili», emanate con  decreto  ministeriale  10  settembre
2010, di concerto tra  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 219 del 2010),  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003,  n.
387. 
    La  legge  regionale  n.  54/2015  citata,  nel  sottolineare  la
necessita' di porre la massima attenzione alla proposta  di  impianti
eolici e fotovoltaici nelle aree regionali considerate di pregio,  in
quanto  di  forte  valenza  paesaggistica  e  di  interesse  storico,
artistico e archeologico della Basilicata, ha stabilito i  criteri  e
le  modalita'  per  il  corretto  inserimento  nel  paesaggio  e  sul
territorio di alcune  tipologie  di  impianti  da  fonti  di  energia
rinnovabili (FER) - limitandosi, in questa fase, a quelli  di  grande
generazione al di sopra di 1 MW, individuando per  esse,  sulla  base
della tipologia e potenza specificate nel quadro  sinottico  allegato
alla legge medesima, le «Aree e siti non  idonei»  all'installazione,
riconducibili alle macro aree tematiche di cui agli allegati A) e C),
nonche' negli elaborati di cui all'allegato B) della legge. 
    La medesima legge n. 54/2015 citata, prevedeva, inoltre, all'art.
3 «Aggiornamento modifiche ed integrazioni», al comma 3, che:  «Nelle
more dell'approvazione  del  Piano  paesaggistico  regionale  di  cui
all'art. 135 del  decreto  legislativo  n.  42/2004  e  nel  rispetto
dell'Intesa stipulata, ai sensi dell'art. 145, comma 2,  del  decreto
legislativo n. 42/2004 tra Regione, Ministero dei beni e le attivita'
culturali e del turismo e il Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, la giunta regionale, previo  parere  della
commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, emana specifiche linee guida  per  il
corretto inserimento degli impianti, alimentati da fonti  rinnovabili
con potenza superiore  ai  limiti  stabiliti  nella  tabella  A)  del
decreto legislativo n. 387/2003 e non superiori a 1 MW.». 
    Va  sottolineato  che,  in  assenza  di  tali  criteri,   si   e'
determinato, nel frattempo, un incontrollato sviluppo e diffusione di
tali tipologie di impianti sul territorio, la cui proliferazione, per
effetto  del  regime   autorizzatorio   semplificato,   ha   generato
importanti e diffusi impatti sul paesaggio, che hanno  richiamato  la
forte attenzione da parte delle comunita' locali e che hanno, quindi,
indotto la Regione a porsi e affrontare il problema. 
    La  Regione  ha  ritenuto,  in  maniera,   pero',   assolutamente
unilaterale, di intervenire, innanzitutto, con una delibera di giunta
n. 175 del 2 marzo 2017, annullata  dalla  sentenza  emessa  dal  TAR
Basilicata n. 510 del 24 luglio 2017. 
    Successivamente, e' stata emanata la legge  regionale  24  luglio
2017, n. 19 «Collegato alla legge di stabilita' regionale 2017», che,
con l'art. 20, ha introdotto alcune modifiche alla legge regionale n.
54/2015  citata,  finalizzate   a   limitare   la   possibilita'   di
realizzazione di impianti anche nelle aree tutelate  e  nei  relativi
«buffer». (1) 
    Va, peraltro, ricordato, per completezza, che tale norma e' stata
impugnata dal Governo con ricorso ex art. 127 della Costituzione  per
violazione della competenza  esclusiva  dello  Stato  in  materia  di
tutela paesaggistica (art. 117,  secondo  comma,  lettera  s),  della
Costituzione). 
    E' avviso del Governo che, con le norme denunciate  in  epigrafe,
la Regione Basilicata abbia  ecceduto  dalla  propria  competenza  in
violazione  della  normativa  costituzionale,  come  si  confida   di
dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti motivi. 
    1. Gli articoli 1, comma 1, e 2, comma  2,  della  legge  Regione
Basilicata n. 21/2017 violano l'art. 117, comma 2, lettera s),  della
Costituzione. 
    L'art. 1, comma 1, e l'art. 2, comma 2, della legge regionale  n.
21/2017 citata,  abrogano,  rispettivamente,  la  previsione  di  cui
all'art. 3,  comma  3,  della  legge  regionale  n.  54/2015  citata,
sottraendo alla copianificazione  una  delle  materie  oggetto  della
menzionata Intesa  sottoscritta  nel  2011  e  introducono  un  nuovo
allegato «D)»  per  il  «Recepimento  dei  criteri  per  il  corretto
inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di
energia rinnovabili ai sensi del decreto  ministeriale  10  settembre
2010». Aree idonee e non idonee.  Per  il  corretto  inserimento  nel
paesaggio e sul territorio degli impianti da FER da 0 a 1 MW. 
    Per queste ultime tipologie di  impianti  (potenza  superiore  ai
limiti stabiliti nella tabella A) del decreto legislativo n. 387/2003
e  non  superiori  a  1   MW)   vengono   ridefinite   le   procedure
autorizzative, precedentemente in Procedura abilitativa  semplificata
(PAS) . 
    Dal  combinato  disposto  di  tali   nuovi   criteri,   riportati
nell'allegato D) citato, e delle condizioni  e  prescrizioni  di  cui
agli articoli 5, 6 e 6-bis della legge regionale n.  54/2015  citata,
cosi' come modificati dagli articoli 5, 6 e 7 della  legge  regionale
n. 21/2017 impugnata con il presente ricorso, derivano le limitazioni
all'utilizzo della Procedura abilitativa semplificata (PAS) in  luogo
della procedura Autorizzativa unica (AU). 
    La  misura,  comunque   circoscritta   agli   aspetti   meramente
procedurali, che appare mirata a controllare, piu' che a limitare, la
diffusione indiscriminata sull'intero paesaggio lucano degli impianti
eolici afferenti alla categoria cosiddetta del «minieolico» (da 60 KW
ad 1 MW attualmente tutti in regime di PAS), definisce  per  ciascuna
tipologia di  impianti,  alcune  condizioni  limitative  all'utilizzo
della  PAS,  in  assenza  delle  quali  gli   interventi   verrebbero
sottoposti al procedimento di Autorizzazione unica (AU). 
    Di fatto, le modifiche apportate dalla legge regionale n. 21/2017
citata introducono ulteriori elementi di confusione e  contraddizioni
in termini; la locuzione utilizzata  nel  titolo  dell'allegato  «D)»
medesimo  «Aree  idonee  e  non  idonee»,  consente   interpretazioni
contrastanti con relativi inevitabili riflessi sui contenziosi, circa
la possibilita' di realizzazione di detti impianti anche  nelle  aree
tutelate e nei relativi «buffer», definiti e condivisi dal  Ministero
per i beni e le attivita' culturali con la medesima Regione  per  gli
impianti da fonti  rinnovabili  con  potenza  superiore  ad  1  MW  e
recepiti nella legge regionale n. 54/2015 citata, prima  che  venisse
modificata dalla legge regionale n. 21/2017 citata. 
    Inoltre, l'allegato «D)», nell'elencare le  «aree  idonee  e  non
idonee», di cui, peraltro, non  e'  ben  chiaro  il  significato,  e'
difforme dall'allegato A) della legge regionale n. 54/2015 citata; e,
oltre a contenere errori ed omissioni (come «Beni  paesaggistici  ope
legis  (articoli  136,  157  decreto  legislativo  n.  42/2004»)  non
ricomprende alcune macrotematiche precedentemente presenti  in  esso,
come ad esempio: 
        per i beni monumentali esterni al perimetro dei centri urbani
(ambito urbano da RU o da zonizzazione Prg/PdF), per i quali  non  e'
piu' presente «il buffer fino a 10.000 m» nei casi in cui i  suddetti
beni monumentali isolati siano «posti in altura»; 
        per il buffer da riferirsi  agli  ambiti  urbani,  non  viene
esplicitato il parametro dei 2000 m. 
    Tale previsione di legge,  qualora  attuata,  determinerebbe,  ad
esempio, che, anche in presenza di un bene monumentale tutelato dalla
parte II del codice (es.: un castello) per  il  quale  l'allegato  A)
della legge regionale n.  54/2015  citata  stabiliva  una  area  «non
idonea» con un buffer di 10.000 m intorno al bene per  salvaguardarne
l'inserimento nel contesto paesaggistico, potranno essere realizzati,
e, ancor piu',  mediante  l'utilizzo  della  Procedura  autorizzativa
semplificata (PAS), parchi eolici con generatori di potenza  compresi
tra 60 kW e 200 kW, con diametro del rotore minore o uguale a 50 m  e
altezza della torre fino a  60  m,  con  impatti  sul  paesaggio  dei
«Castelli Federiciani»  della  Lucania  facilmente  immaginabili.  In
conclusione, le norme regionali sopra citate  procedono,  in  maniera
unilaterale,    senza,    quindi,    alcun    coinvolgimento    della
Amministrazione statale preposta, alla modifica  ed  integrazione  di
disposizioni legislative  regionali  gia'  condivise  con  lo  Stato,
introducendo elementi  di  contrasto  e  contraddittorieta'  con  gli
impegni assunti con la sottoscrizione del citato protocollo di intesa
per la elaborazione del Piano paesaggistico regionale, in  violazione
dell'art.  117,  comma  2,  lettera  s),  della  Costituzione  e   in
riferimento alle norme interposte di cui agli articoli 143, comma  2,
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e 12, comma  10,  del
decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,  e  del   decreto
ministeriale 10 settembre 2010 citati. 
    Alla luce di quanto sopra, pertanto, gli articoli 1, comma  1,  e
2, comma 2, violano sia  l'art.  117,  comma  2,  lettera  s),  della
Costituzione, con riferimento alla potesta' legislativa esclusiva  in
materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. 
    2. Gli articoli 5 e 6 della legge Regione Basilicata  n.  21/2017
violano gli articoli 117, commi 1 e 3, e 42 della Costituzione. 
        2.1.  Si  premette  che  alcune  disposizioni   della   legge
regionale  n.  21/2017  citata  sono   riconducibili   alla   materia
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale  dell'energia»  che,
ai sensi dell'art. 117, comma 3, della  Costituzione,  e'  attribuita
alla potesta' legislativa concorrente. 
    I principi fondamentali in materia  sono  stati  dettati  con  il
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  387  (di  attuazione  della
direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta
da fonti rinnovabili) e con il decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.
28,  di  attuazione  della  direttiva  2009/28/CE  sulla   promozione
dell'uso dell'energia da fonti  rinnovabili  (sentenza  n.  275/2012,
punti 4.1. e 4.3.  del  considerato  in  diritto),  che,  all'art.  4
esplicita, tra l'altro, la specialita' del regime  abilitativo  degli
impianti a  fonte  rinnovabile  (FER),  anch'esso  qualificato  dalla
giurisprudenza  costituzionale  come  principio  fondamentale   della
materia. 
    Con  la  legge  n.  21/2017  citata  la  Regione  Basilicata   ha
modificato alcune norme della legge regionale 26 aprile 2012,  n.  8,
contenente  «Disposizioni  in  materia  di  produzione   di   energia
elettrica da fonti rinnovabili.». 
    Si premette che l'art. 4 della legge  regionale  n.  21/2017,  in
applicazione dell'art. 6, comma 9, del citato decreto legislativo  n.
28/2011, ha esteso l'applicabilita' del  regime  autorizzativo  della
Procedura  abilitativa  semplificata  (PAS)  agli  impianti   eolici,
fotovoltaici, idroelettrici e a biomassa di potenza nominale  fino  a
200 kW. 
    L'art. 6, comma 9, del decreto legislativo n. 28/2011 citato  ha,
infatti, autorizzato le regioni ad elevare fino ad 1 MW la soglia  di
applicazione della PAS agli impianti FER. 
2.2.1. L'art. 5 della legge regionale n.  21/2017  citato,  rubricato
«Limiti all'utilizzo della PAS per gli impianti solari fotovoltaici»,
che modifica  l'art.  5  della  citata  legge  regionale  n.  8/2012,
stabilisce che agli impianti solari fotovoltaici di  potenza  fino  a
200 kW, da  collocare  a  terra,  puo'  essere  applicata  la  PAS  a
condizione che siano rispettate congiuntamente le specifiche tecniche
contenute nell'allegato 2 del decreto legislativo n. 28/2011  citato,
le prescrizioni del paragrafo 2.2.2 dell'appendice  A  del  Piano  di
indirizzo  energetico  ambientale  regionale  (PIEAR),   nonche'   le
condizioni di cui alle lettere da a) ad h) ivi specificate (comma 1);
il mancato rispetto di una sola delle condizioni di cui  al  predetto
comma 1 comporta l'applicazione del regime dell'autorizzazione  unica
(comma 2). 
    Sebbene l'art. 4 della legge regionale  n.  21/2017  citata,  con
l'estensione  del  regime  semplificato  della  PAS   agli   impianti
fotovoltaici a terra fino  a  200  kW,  favorisca  la  loro  maggiore
diffusione, va osservato che  l'art.  5,  comma  1,  nel  dettare  la
disciplina di dettaglio, prescrive una notevole serie  di  condizioni
per l'accesso a detto regime con il rischio di vanificare  del  tutto
la semplificazione introdotta. 
    Si fa riferimento in particolare all'obbligo del  rispetto  delle
specifiche tecniche contenute nell'allegato 2 del decreto legislativo
n. 28/2011 citato. Tali specifiche e requisiti tecnici, ulteriormente
declinati nei vari decreti di incentivazione, sono dettati,  infatti,
al fine  del  riconoscimento  dei  benefici  di  cui  alle  normative
nazionali sulle incentivazioni degli impianti FER e non hanno  alcuna
attinenza con l'abilitazione degli impianti stessi, essendo dirette a
verificare,  ad  esempio,  tramite   opportune   certificazioni,   la
provenienza dei pannelli fotovoltaici, ai fini del riconoscimento dei
premi tariffari previsti per gli impianti made in UE (art. 14,  comma
1, lettera d), del decreto ministeriale 5 maggio  2011  -  cosiddetto
quarto conto energia - oppure  se  si  tratta  di  impianti  nuovi  o
rigenerati (art. 7, comma 3,  dello  stesso  decreto  ministeriale  5
maggio 2011) e altre condizioni estranee al tema dell'abilitazione. 
    Tale imposizione, dunque, oltre ad  essere  del  tutto  illogica,
visti i diversi scopi  perseguiti  dalle  due  normative  statali  di
incentivazione   e   regionali   di    abilitazione,    si    traduce
nell'introduzione di ingiustificati aggravi per  la  realizzazione  e
l'esercizio  degli  impianti  in   questione   non   previsti   dalla
legislazione nazionale di cui ai decreti legislativi sopra  citati  e
alle  linee  guida  nazionali  di  cui  al  decreto  ministeriale  10
settembre 2010 che, nei settori tecnici,  assumono  valore  di  norme
interposte. 
    Va,  pertanto,  rilevata  l'illegittimita'   costituzionale   del
richiamo   al   rispetto   delle   specifiche   tecniche    contenute
nell'allegato 2 del decreto legislativo n. 28/2011 citato che rendono
in definitiva disomogeneo il regime sul  territorio  nazionale  e  si
pongono, quindi, in contrasto con  il  riparto  delle  competenze  in
materia ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione. 
2.2.2. Profili di illegittimita' costituzionale presentano, altresi',
i commi 3 e 4 del medesimo art. 5, i  quali  contengono  disposizioni
che,  non  avendo  alcun  riscontro  nella  normativa  nazionale   di
riferimento, contrastano con l'art. 117, comma 3, della Costituzione. 
    In particolare, il  comma  3  stabilisce  che  la  costruzione  e
l'esercizio di nuovi impianti  della  stessa  natura,  anche  ubicati
nello stesso  territorio  comunale,  proposti  da  un  soggetto  gia'
titolare di altra o altre autorizzazioni ottenute tramite PAS  o  che
siano riconducibili allo stesso centro decisionale (ex art. 2359  del
codice civile) o per qualsiasi altra relazione, anche di fatto, sulla
base di univoci elementi, la cui potenza nominale sommata tra loro  e
con quella dell'impianto/i gia' autorizzato/i  superi  la  soglia  di
potenza   di   200   kW,    saranno    assoggettati    al    rilascio
dell'autorizzazione unica. 
    Sebbene  l'intento  della  disposizione   possa,   probabilmente,
rinvenirsi  nell'esigenza  di  evitare  l'elusione  della  soglia  di
potenza dei 200 kW per l'applicazione  della  procedura  semplificata
(PAS), la stessa introduce un vincolo per  l'applicazione  della  PAS
sulla base di un criterio solo soggettivo (peraltro, in  parte  assai
generico - «relazione, anche di fatto»  -  e,  quindi,  di  difficile
riscontro) senza individuare alcun limite  spaziale  di  collocazione
degli impianti che,  paradossalmente,  potrebbero  trovarsi  anche  a
chilometri  di  distanza  («anche  ubicati  nello  stesso  territorio
comunale» secondo la dizione del comma 3 dell'art. 5 citato). 
    Cosi' formulata la disposizione non rispetta la finalita' cui  e'
ispirata e contrasta, invece, con la semplificazione introdotta dalla
normativa, ponendo un ingiustificato vincolo per  gli  operatori,  in
contrasto con l'art. 117, comma 3, della Costituzione,  non  trovando
dette limitazioni alcun riscontro  nei  principi  fondamentali  della
materia di cui ai richiamati decreti legislativi. 
    Il comma 4 stabilisce che  piu'  impianti  fotovoltaici  a  terra
autorizzati con la PAS non possono essere ceduti a terzi  costituenti
un unico centro decisionale qualora  la  somma  delle  potenze  degli
impianti superi la soglia di 200 kW. Questa  disposizione,  che  pure
potrebbe, probabilmente, essere  ispirata  a  finalita'  antielusive,
appare, tuttavia, del tutto illogica in quanto impedisce la  cessione
di  impianti  (o   progetti   di   impianti)   gia'   autorizzati   e
potenzialmente localizzati a chilometri di distanza. 
    Se la Regione avesse voluto perseguire l'intento  di  evitare  il
frazionamento degli impianti messo in atto al fine di beneficiare del
regime semplificato  avrebbe  dovuto,  piu'  specificamente,  emanare
norme dirette a  impedire  l'autorizzazione  di  impianti  frutto  di
frazionamenti  individuando  criteri  oggettivi  legati  anche   alla
vicinanza delle aree oggetto di intervento. 
    Nel caso in esame, invece, la  Regione  finisce  per  intervenire
successivamente,  quando,  cioe',  gli  impianti  sono   stati   gia'
autorizzati e, quindi, appaiono legittimi, ponendo un limite, che  si
profila  del  tutto  ingiustificato,  all'esercizio  del  diritto  di
proprieta'. 
    Il comma 4, quindi, ponendo limiti al diritto di proprieta' al di
fuori dei canoni costituzionalmente previsti, viola anche  l'art.  42
della Costituzione e l'art. 117, comma 1, in relazione  al  principio
di libera circolazione delle merci di cui all'art. 63 del TFUE. 
        2.3. Le stesse considerazioni  svolte  per  i  commi  3  e  4
dell'art. 5 valgono anche per i commi 3 e 4  dell'art.  6,  rubricato
«limiti all'utilizzo della PAS per gli impianti eolici», di  identico
contenuto, anche se, ovviamente, riferiti a impianti eolici. 
    Profili di illegittimita' costituzionale  presentano,  quindi,  i
commi 3 e 4 del medesimo art. 6, i quali contengono disposizioni che,
non avendo alcun riscontro nella normativa nazionale di  riferimento,
contrastano con l'art. 117, comma 3, della Costituzione. 
    In particolare, il  comma  3  stabilisce  che  la  costruzione  e
l'esercizio di nuovi impianti  della  stessa  natura,  anche  ubicati
nello stesso  territorio  comunale,  proposti  da  un  soggetto  gia'
titolare di altra o altre autorizzazioni ottenute tramite PAS  o  che
siano riconducibili allo stesso centro decisionale (ex art. 2359  del
codice civile) o per qualsiasi altra relazione, anche di fatto, sulla
base di univoci elementi, la cui potenza nominale sommata tra loro  e
con quella dell'impianto/i gia' autorizzato/i  superi  la  soglia  di
potenza   di   200   kW,    saranno    assoggettati    al    rilascio
dell'autorizzazione unica. 
    Sebbene  l'intento  della  disposizione   possa,   probabilmente,
rinvenirsi  nell'esigenza  di  evitare  l'elusione  della  soglia  di
potenza dei 200 kW per l'applicazione  della  procedura  semplificata
(PAS), la stessa introduce un vincolo per  l'applicazione  della  PAS
sulla base di un criterio solo soggettivo (peraltro, in  parte  assai
generico - «relazione, anche di fatto»  -  e,  quindi,  di  difficile
riscontro) senza individuare alcun limite  spaziale  di  collocazione
degli impianti che,  paradossalmente,  potrebbero  trovarsi  anche  a
chilometri  di  distanza  («anche  ubicati  nello  stesso  territorio
comunale» secondo la dizione del comma 3 dell'art. 5 citato). 
    Cosi' formulata la disposizione non rispetta la finalita' cui  e'
ispirata e contrasta, invece, con la semplificazione introdotta dalla
normativa, ponendo un ingiustificato vincolo per  gli  operatori,  in
contrasto con l'art. 117, comma 3, della Costituzione,  non  trovando
dette limitazioni alcun riscontro  nei  principi  fondamentali  della
materia di cui ai richiamati decreti legislativi. 
    Il comma 4 stabilisce che  piu'  impianti  fotovoltaici  a  terra
autorizzati con la PAS non possono essere ceduti a terzi  costituenti
un unico centro decisionale qualora  la  somma  delle  potenze  degli
impianti superi la soglia di 200 kW. Questa  disposizione,  che  pure
potrebbe, probabilmente, essere  ispirata  a  finalita'  antielusive,
appare, tuttavia, del tutto illogica in quanto impedisce la  cessione
di  impianti  (o   progetti   di   impianti)   gia'   autorizzati   e
potenzialmente localizzati a chilometri di distanza. 
    Se la Regione avesse voluto perseguire l'intento  di  evitare  il
frazionamento degli impianti messo in atto al fine di beneficiare del
regime semplificato  avrebbe  dovuto,  piu'  specificamente,  emanare
norme dirette a  impedire  l'autorizzazione  di  impianti  frutto  di
frazionamenti  individuando  criteri  oggettivi  legati  anche   alla
vicinanza delle aree oggetto di intervento. 
    Nel caso in esame, invece, la  Regione  finisce  per  intervenire
successivamente,  quando,  cioe',  gli  impianti  sono   stati   gia'
autorizzati e, quindi, appaiono  legittimi,  ponendo  un  limite  del
tutto ingiustificato all'esercizio del diritto di proprieta'. 
    Il comma 4, quindi, ponendo limiti al diritto di proprieta' al di
fuori dei canoni costituzionalmente previsti, viola anche  l'art.  42
della Costituzione e l'art. 117, comma 1, in relazione  al  principio
di libera circolazione delle merci di cui all'art. 63 del TFUE. 
    3. L'art. 7 della legge Regione Basilicata n.  21/2017  viola  di
articoli 117, commi 1 e 3, e 42 della Costituzione. 
        3.1. L'art. 7 prevede, al comma 1, ulteriori  condizioni  per
l'applicazione della PAS agli  impianti  eolici  e  fotovoltaici  con
potenza nominale inferiore alla tabella A) dell'art. 12, comma 5, del
decreto legislativo n. 387/2003 citato. 
    Per questi impianti, cioe',  per  quelli  con  potenza  entro  le
soglie di cui alla predetta tabella A), va ricordato che la normativa
nazionale prevede la PAS senza ulteriori condizioni. 
    L'art. 7 citato, mediante il rinvio alle soglie di potenza di cui
alla citata tabella A)  enuclea  nell'ambito  della  categoria  degli
impianti soggetti a PAS di cui agli  articoli  5  e  6,  un'ulteriore
classe di impianti eolici e fotovoltaici, a. terra e su edificio, con
una potenza inferiore ai 200 kW e pari, rispettivamente, a 0-60 kW  e
a 0-20 kW. Per tale classe  di  impianti  la  norma  in  esame  detta
un'altra serie di condizioni, in  mancanza  delle  quali  gli  stessi
impianti non possono essere abilitati  nemmeno  con  l'autorizzazione
unica. 
    Tale regime autorizzativo regionale  non  corrisponde  al  regime
speciale delineato dai citati articoli 4 e 6 del decreto  legislativo
n. 28/2011 citato e dalle linee guida (paragrafo 11 e 12)  richiamate
e si pone, dunque, in  contrasto  con  l'art.  117,  comma  3,  della
Costituzione, in relazione alla gia' illustrata natura  di  principio
fondamentale  della  materia  dei   regimi   di   abilitazione   alla
costruzione ed esercizio degli impianti  di  produzione  di'  energia
elettrica da fonti rinnovabili. 
    La regolamentazione del regime  abilitativo  per  la  costruzione
degli impianti a fonte rinnovabile. ivi compresa quella relativa alle
procedure semplificate (PAS o Comunicazione),  costituisce  esercizio
della legislazione di principio nella predetta materia, in quanto  il
regime  non  puo'  che  essere  lo  stesso  su  tutto  il  territorio
nazionale, pena l'ingiustificata discriminazione  tra  le  iniziative
economiche nelle diverse Regioni del Paese,  secondo  la  consolidata
giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 119 e n. 124 del 2010;  n.
192 e n. 275 del 2011). 
    Ne' vale obiettare in senso  contrario  che  la  disposizione  e'
dettata «al fine di conciliare e garantire  le  politiche  di  tutela
dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione
dalle energie rinnovabili», come  espressamente  recita  il  comma  1
dell'art. 7 citato, atteso che la ponderazione di tali  interessi  e'
implicita nelle norme nazionali sui vari regimi  abilitativi  e  sono
ferme, naturalmente, le valutazioni per la tutela di detti  interessi
da condurre caso per caso nella sede del procedimento  amministrativo
di abilitazione. 
    Il  legislatore  regionale,  quindi,  ha  esorbitato  dalle   sue
competenze  stabilendo  particolari  prescrizioni  per  impianti   in
questione,  oltre  a  quelle  previsti  dalla  normativa  statale  di
principio concernenti unicamente le soglie di potenze. 
    Per meglio comprendere tali profili di contrasto,  si  espone  di
seguito il raffronto tra le disposizioni regionali di cui all'art. 7,
comma 1, n. 1 e n. 2, e le evocate disposizioni nazionali: 
        t) prescrizioni per gli impianti eolici con potenza  compresa
tra 0-60 kW: in base alla normativa a nazionale  (combinato  disposto
dell'art. 6, comma 1. decreto legislativo n.  28/2011  citato  e  dei
paragrafi 12.6,  lettera  a),  del  citato  decreto  ministeriale  10
settembre 2010 (linee guida) per tali impianti e' previsto il  regime
della PAS (gia' DIA) e non sono previste ulteriori prescrizioni entro
la soglia di potenza dei 60 kW. La  disposizione  regionale,  invece,
introduce ulteriori condizioni tecniche (dimensionali, localizzative,
di  distanza),  in  violazione  dunque  dell'art.   117,   comma   3,
Costituzione; 
        2) prescrizioni per gli impianti fotovoltaici (a  terra)  con
potenza compresa tra  0-20  kW:  in  base  alla  normativa  nazionale
(combinato disposto dell'art. 6,  comma  1,  decreto  legislativo  n.
28/2011 citato e del paragrafo 12.2, lettera b), del  citato  decreto
ministeriale  10  settembre  2010  (linee  guida)  citato;  per  tali
impianti e' previsto il regime della PAS (gia' DIA)  senza  ulteriori
prescrizioni entro la soglia di potenza dei 20 kW. 
    La disposizione regionale, invece, introduce ulteriori condizioni
tecniche  (rapporto  superficie  radiante   dei   pannelli/superficie
disponibile,  dimensionali,  caratteristiche  delle   schermature   e
recinzioni, di distanza). 
    In conclusione, l'art. 7, comma 1, punti 1 e 2  e'  in  contrasto
con l'art. 117, comma 3,  della  Costituzione  per  violazione  della
ripartizione  delle  competenze  in  tema  di   regimi   abilitativi,
costituenti  principio  fondamentale  della  materia,   di   cui   ai
richiamati decreti legislativi n. 387/2003 e n. 28 del 2011 citati  e
al decreto ministeriale 10 settembre 2010 (linee guida) citato. 
    Analogamente, e per gli stessi  aspetti,  l'art.  7  si  pone  in
contrasto con l'art. 117, comma 3, della Costituzione nella parte  in
cui  non  prevede  che  il  mancato  rispetto  di  una   sola   delle
prescrizioni   previste   al   comma   1   comporta    l'applicazione
dell'Autorizzazione Unica  (come,  invece,  previsto  dai  precedenti
articoli 5 e 6). Tale mancata previsione,  che  comporta  un  divieto
tout court di autorizzazione degli impianti di cui al comma  1  dello
stesso art. 7 si pone, altresi', in contrasto con l'art.  117,  comma
1, della Costituzione per violazione del principio di favore  per  le
fonti rinnovabili di cui alla normativa internazionale e  comunitaria
(Protocollo di Kyoto, Accordo di Parigi  e  direttive  2001/77/CE,  e
2009/28/CE). 
        3.2. L'art. 7, comma 2, e' affetto  dagli  stessi  vizi  gia'
articolati con riferimento ai commi 4 degli articoli 5 e 6. 
    Il  comma  2,  analogamente,   stabilisce   che   piu'   impianti
fotovoltaici a terra autorizzati con la PAS non possono essere ceduti
a terzi costituenti un unico  centro  decisionale  qualora  la  somma
delle potenze degli impianti superi  la  soglia  di  200  kW.  Questa
disposizione, che pure potrebbe,  probabilmente,  essere  ispirata  a
finalita' antielusive, appare, tuttavia, del tutto illogica in quanto
impedisce la cessione di  impianti  (o  progetti  di  impianti)  gia'
autorizzati e potenzialmente localizzati a chilometri di distanza. 
    Se la Regione avesse voluto perseguire l'intento  di  evitare  il
frazionamento degli impianti messo in atto al fine di beneficiare del
regime semplificato  avrebbe  dovuto,  piu'  specificamente,  emanare
norme dirette a  impedire  l'autorizzazione  di  impianti  frutto  di
frazionamenti  individuando  criteri  oggettivi  legati  anche   alla
vicinanza delle aree oggetto di intervento. 
    Nel caso in esame, invece, la  Regione  finisce  per  intervenire
successivamente,  quando,  cioe',  gli  impianti  sono   stati   gia'
autorizzati e, quindi, appaiono  legittimi,  ponendo  un  limite  del
tutto ingiustificato all'esercizio del diritto di proprieta'. 
    Il comma 2, quindi, ponendo limiti al diritto di proprieta' al di
fuori dei canoni costituzionalmente previsti, viola anche  l'art.  42
della Costituzione e l'art. 117, comma 1, in relazione  al  principio
di libera circolazione delle merci di cui all'art. 63 del  TFUE;  con
l'ulteriore aggravante che qui il divieto di cessione  investe  anche
impianti che  potrebbero  essere  di  diversa  tipologia,  oltre  che
distanti,  e  per  i  quali  non  sussisterebbe  nemmeno  un  profilo
attinente all'artificioso frazionamento. 
        3.3. Il comma 3 dell'art. 7 stabilisce che se  piu'  impianti
di cui al comma I sono riconducibili ad un unico  centro  decisionale
essi vanno considerati un unico impianto per cui devono rispettare le
condizioni contenute negli articoli 5 e 6. 
    Anche tale disposizione, oltre ad essere di difficile  lettura  a
causa di un  rinvio  operato  in  modo  generico,  appare  del  tutto
illogica  in  quanto  considera  unicamente  un  criterio  soggettivo
(l'unico centro decisionale), peraltro  arbitrario  o,  comunque,  di
difficile  interpretazione,  senza  considerare  in  alcun  modo   la
localizzazione di tali impianti che potrebbero essere, invece,  assai
distanti tra loro. 
    Tale previsione comporta in concreto,  ad  esempio,  che  se  una
societa' intraprende l'iniziativa per la realizzazione e  l'esercizio
di un impianto fotovoltaico a terra di  potenza  pari  a  15  kW  nel
Comune di Altamura a e di altro analogo con  la  stessa  potenza  nel
Comune  di  Melfi  dovra'  rispettare  per  entrambi  le   aggiuntive
condizioni di cui agli articoli 5 e 6 per essere assoggettato a PAS. 
    L'art. 7, comma 3, rinviando agli articoli 5 e 6  citati,  per  i
quali sono stati articolati  motivi  di  impugnazione  al  precedente
punto 2, e' affetta in via derivata dai medesimi vizi di legittimita'
evidenziati e che si intendono integralmente riportati. 
    Va rilevato, infine, che, con riguardo alle norme contenute negli
articoli 5, 6 e 7 citati, oltre a quanto detto sinora,  va  osservato
che  la  loro  formulazione  lascia  spazio  ad  ambiguita',  poiche'
nell'assoggettare a PAS impianti di potenza a partire da «0»  kW  non
si fa salvo il regime della comunicazione previsto dai paragrafi 11 e
12 delle linee guida nazionali di  cui  al  decreto  ministeriale  10
settembre 2010 e  richiamato  dall'art.  6,  comma  11,  del  decreto
legislativo n. 28 del 2011 citato. 

(1) Art. 20 - Modifica all'art. 2 della legge regionale  30  dicembre
    2015, n. 54 «Recepimento dei criteri per il corretto  inserimento
    nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia
    rinnovabili ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010».
    In vigore dal 26 luglio 2017. 1. L'art. 2 della  legge  regionale
    30 dicembre 2015, n. 54, e' sostituito dal seguente: «Art.  2.  -
    1. I criteri e le  modalita'  per  il  corretto  inserimento  nel
    paesaggio e sul territorio delle tipologie di impianti  da  Fonti
    di energia rinnovabili (FER), sono contenuti nelle linee guida di
    cui  agli  allegati  A  e  C,  nonche'  negli  elaborati  di  cui
    all'allegato B della presente legge e nelle linee guida regionali
    per gli impianti con potenza non superiore a 1 MW. 2. Nel caso in
    cui l'impianto ricada in una zona interessata da piu' livelli  di
    distanze (buffer) si considera sempre la distanza  (buffer)  piu'
    restrittiva. 3. Nei buffer relativi alle aree e sia non idonei e'
    possibile autorizzare l'installazione di impianti  alimentati  da
    fonti rinnovabili nel rispetto  delle  modalita'  e  prescrizioni
    indicate nel comma 1 del presente articolo.».